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Tessere per agevolazioni economiche con il trasporto pubblico: da quest'anno la domanda va presentata in Comune

Da quest’anno, le categorie che possono accedere alle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale (art. 1 Legge Regionale 19/1996) dovranno presentare la domanda allo Sportello SI dei Servizi sociali del Comune, in vicolo San Domenico 13/B, utilizzando il modulo predisposto (per adulti o per minori) che si può scaricare dal portale www.comune.verona.it.

Per fissare l’appuntamento chiamare il numero verde 800085570 funzionante da telefono fisso e con i maggiori operatori di telefonia mobile (in caso di difficoltà con telefonate da cellulare, utilizzare il numero 045-8078389). Alla domanda vanno allegate due foto tessera e la documentazione medica e tributaria che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Lo Sportello SI, previa verifica dei requisiti, provvederà a richiedere all’ufficio competente della Provincia le tessere di riconoscimento con validità decennale che conferiscono il diritto al beneficio e, una volta acquisite, a consegnarle ai diretti interessati. L’utente potrà quindi recarsi con la tessera all'ufficio abbonamenti di ATV di piazza Renato Simoni, per il rilascio dei titoli di viaggio a costo agevolato. Durante il periodo di validità della tessera, sarà compito del richiedente dare tempestiva comunicazione di ogni modifica intervenuta allo Sportello SI del Comune.

Le categorie aventi diritto sono le seguenti: - pensionati (con trattamento economico non superiore al minimo INPS di età superiore ai 60 anni, privi di redditi propri) (comma 3, art. 1). -invalidi e portatori di handicap (formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato (comma 3, art.1). - ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (comma5, art.1). - sordomuti (comma5, art.1). - mutilati ed invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ all'8^ (comma9, art.1). - invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all’80% (comma9, art.1). - accompagnatori dei ciechi e degli invalidi di cui al comma 9 dell'art.1 purché titolari dell’indennità di accompagnamento. - minori beneficiari dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 L.18/1980 o di frequenza prevista dall'art.1 della L.289/1990 o della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o dell'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali previste dagli art.3 e 4 della L.508/1988. - esercenti la potestà genitoriale dei suddetti minori (comma5, art.1). Alle categorie sopra specificate vanno applicate rispettivamente le prescrizioni relative al livello di reddito, contenute ai commi 4,6,7,8 e 9, art. 1 della Legge regionale 19/1996 e indicate nei moduli domanda.


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